A Catania, Siracusa per i ricorsi tributari Studio Zarbano

 

Per tutte le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:

·        in primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli Uffici (delle Agenzie) delle Entrate, delle Dogane, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione;

·        in appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.

Dinanzi alla Commissione tributaria centrale (soppressa dalla riforma del 1992, entrata in vigore il 1º aprile 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti. Le sezioni della Commissione tributaria centrale hanno sede presso ciascuna Commissione tributaria regionale e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

·        tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio;

·        le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

 

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